Art. 3.

      1. Gli eventuali crediti del pensionato nei confronti dello Stato, emessi in sede di determinazione del trattamento definitivo di quiescenza, sono imprescrittibili.
      2. I crediti di cui al comma 1 sono corrisposti dall'ente erogante, maggiorati degli interessi correnti e dell'indice di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.